Regime Speciale Beni Usati ( IVA Margine ) art. 36 DL 41/95

L'articolo 36 del DL 41/95 individua tre differenti metodi nell'ambito del regime cosiddetto "del margine": Dal punto di vista soggettivo, la norma riguarda i commercianti che vendono per professione abituale i beni usati, per i quali all'atto dell'acquisto non abbiano sopportato l'esercizio della rivalsa dell'imposta da parte del venditore. Ciò avviene per gli acquisti effettuati: da soggetto privato; da soggetto d'imposta che aveva acquistato il bene senza poter detrarre l'IVA per effetto dell'art. 19, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972 da soggetto comunitario considerato "piccola impresa" nello Stato membro di appartenenza e che come tale opera in regime di esonero; da altro rivenditore di beni usati. Dal punto di vista oggettivo, la normativa è relativa ai beni mobili usati senza alcuna delimitazione di settori merceologici e pertanto il termine deve essere inteso nella sua più vasta accezione.
Il regime globale del margine consiste nella determinazione del margine non per singola operazione ma in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento (art.36, comma 6).



Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza : art.128 , comma 2 del RD 218 giugno 10931 n° 773

Art. 127
I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore. Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata. Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltrechè ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.
Art. 128
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.



Norme Antiriciclaggio : Pagamenti in contanti D.L nr 201/11 art.12

E’ vietato il trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postal al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera , effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi , quando il valore da trasferire è complessivamente pari o superior ad euro 1.000,00 . Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati . Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per tramite di banche , istituti di moneta elettronica e Poste Italiane s.p.a.



Legge sulla Privacy ( 675/96 ) : Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Pianeta Oro, ai sensi e per gli effetti della L. 31 dicembre 1996 n.675, comunica ai propri clienti che i dati personali dagli stessi forniti al momento della vendita e/o della compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell'interessato in quanto raccolti e detenuti unicamente in base agli obblighi fiscali/tributari/regolamenti di esecuzione previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa T.U.L.P.S. e, in ogni caso, al solo fine di consentire l'esatta consecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di vendita cui è parte interessato e/o per l'acquisizione delle necessarie informative contrattuali (art. 12, lett. A e B, L. 675/96).
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Regolamento : verifiche /prove effettate sugli oggetti da valutare

La verifica dell’autenticità degli oggetti proposti dai clienti per la vendita o anche per la sola valutazione richiede un esame attento e scrupoloso da parte del personale qualificato di Pianeta Oro . Tale esame prevede generalmente un controllo sia di tipo visivo , es. verifica della corretta punzonatura , che sperimentale effettuata con appositi acidi o piccole abrasioni necessarie per determinare oltre l’autenticità del metallo prezioso anche il titolo dello stesso.
Gli esami sperimentali sia pur effettuati con il massimo dell’attenzione e della professionalità sono per la loro stessa natura di tipo “ invasivo “ pertanto possono provocare lievi alterazioni estetiche sull’oggetto sottoposto a tali verifiche . Tali prove si rendono necessarie per il duplice scopo di evitare l’acquisto di oggetti falsi o comunque costituiti da metalli non preziosi e di assicurare al tempo stesso al potenziale cliente una valutazione il più possibile equa. Prima di effettuare le prove sopraccitate il personale di Pianeta Oro ha il compito di segnalare al potenziale cliente i possibili effetti menzionati rilevabili sugli oggetti da esaminare e ricevere il consenso di quest’ultimo. La stima e la conseguente contrattazione degli oggetti per i quali è stata richiesta una valutazione da parte del potenziale cliente prevede l’accordo di entrambe le parti .
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